Finalmente ci siamo. Lo abbiamo dovuto attendere e rincorrere ma alla fine ecco il testo ufficiale del Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75 che riporta i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.
La struttura del Decreto MiTE
Il Decreto si compone di 5 articoli e 1 allegato:
- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Costi massimi ammissibili
- Articolo 4 - Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”
- Articolo 5 - Aggiornamento ed entrata in vigore
- Allegato A Costi massimi specifici
Data di entrata in vigore dei nuovi prezzi e aggiornamento
Il Decreto e quindi i nuovi costi previsti nell'allegato A dovranno essere utilizzati per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (attesa per oggi).
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
Costi ammissibili e prezzari
Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui all’Allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di congruità, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di congruità certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Allegato A - Costi ammissibili
I costi esposti nelle seguenti tabelle sono al netto di:
- IVA;
- prestazioni professionali;
- opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Scongiurata l'ipotesi dei giorni scorsi di un prezzo "chiavi in mano".
(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.
(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.
1. Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.
Superbonus 110% e bonus edilizi: il testo ufficiale in pdf del Decreto MiTE - Lavori Pubblici
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