Si tratta di una comunicazione fondamentale per perfezionare la definizione agevolata in quanto, in caso di accoglimento, in essa vengono riportati alcuni importanti dati, primo tra tutti, l’importo richiesto per la chiusura delle pendenze.
A tale proposito, si ricorda che con la definizione agevolata si estinguono i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. |
Ma le informazioni contenute nella comunicazione non si limitano a ciò, in quanto viene indicato anche il piano di pagamento e i relativi moduli per versare.
Proviamo, dunque, ad approfondire meglio il suo contenuto e, soprattutto, le modalità per versare gli importi per definire i carichi pendenti.
Cosa contiene la comunicazione di AdER
I contribuenti che, entro il 30 giugno 2023, hanno presentato l’istanza di adesione attraverso uno dei due canali on line messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (area riservata o area pubblica), ricevono l’esito della stessa entro il 30 settembre.
Infatti, entro questa data, AdER comunica l’accoglimento o meno dell’istanza.
A tale proposito, occorre porre particolare attenzione ai codici riportati che identificano l’esito dell’istanza.
Si tratta della seguente nomenclatura alla quale corrispondono altrettanti esiti:
- AT - Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella comunicazione è indicato l’importo da pagare a titolo di definizione agevolata.
- AP - Accoglimento parziale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella comunicazione è indicato l’importo da pagare a titolo di definizione agevolata;
- AD - i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella comunicazione non è indicato alcun importo da pagare;
- AX - i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella comunicazione non è indicato l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata. Sono invece presenti debiti in parte “non definibili” per i quali è indicato l’importo da pagare;
- RI - Rigetto: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata non sono "definibili" e nella comunicazione è dunque indicato l’importo da pagare.
In caso di accoglimento totale o parziale, la comunicazione contiene:
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione (unica soluzione o a rate);
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.
Come effettuare i pagamenti
Le modalità di versamento degli importi dovuti variano a seconda della scelta effettuata dal contribuente in sede di compilazione dell'istanza.
Infatti, è stato possibile scegliere tra il versamento:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive.
La rateizzazione è la seguente:
- le prime due rate, pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023;
- le restanti rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
Si ricorda, inoltre, che è possibile non perdere il beneficio in caso di versamento con lieve ritardo e cioè con ritardo non superiore a cinque giorni.
Invece, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
- sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate Riscossione;
- app EquiClick;
- domiciliazione sul conto corrente;
- moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat, tra cui
- sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
Regole ad hoc per i soggetti alluvionati
In particolare, per quello che interessa in questa sede, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del decreto, i termini e le scadenze della definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi.
Leggi anche
Pertanto, la domanda di adesione può essere presentata entro il 30 settembre 2023 e sono differiti di 3 mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.
Copyright © - Riproduzione riservata
Rottamazione quater: cosa accade dopo la comunicazione delle somme dovute - Ipsoa
Read More
No comments:
Post a Comment