L’articolo 4, commi 3-sexies e 3-septies, del Decreto Legge n. 51 del 2023, convertito con la Legge n. 87 del 2023, a termini ormai decorsi, ha disposto che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per l’applicazione dei predetti indici di affidabilità fiscale, nonché per i soggetti in regime dei minimi o forfettario, tenuti ordinariamente ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possano provvedervi entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, da calcolarsi in ragione dei giorni di differimento. La disposizione, inoltre, si applica anche ai soggetti in “trasparenza fiscale” di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, le cui società o enti partecipati abbiano i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies del predetto articolo 4 del Decreto Legge n. 51 del 2023.
Una proroga sui generis, lontana anni luce dalle aspettative degli operatori del settore e molto diversa da quanto, ormai ciclicamente, accade da anni. Pur in presenza delle medesima premessa, consistente nel ritardo accumulato dall’Amministrazione finanziaria nel rilascio degli aggiornamenti necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi e dei questionari ISA, per il periodo d’imposta 2022 si è preferita una “proroga a metà”, più utile alle esigenze dello Stato che a quella dei professionisti impegnati nelle elaborazioni dei modelli dichiarativi. Pertanto, partendo da questa ineluttabile considerazione, l’ordine del giorno a firma degli onorevoli Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai e Centemero impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare ogni ulteriore iniziativa volta a prorogare il termine di scadenza dal 31 luglio al 21 agosto 2023. Con ogni probabilità lo strumento al vaglio dell’esecutivo non sarà l’emanazione di un DPCM ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma l’approvazione di un ulteriore emendamento, da inserire nel primo treno utile, che consenta di completare la proroga delle scadenze.
Probabilmente l’azione è stata tardiva. Quella dell’ordine del giorno è una buona notizia per tantissimi professionisti che, tuttavia, ripropone nuovamente il tema delle proroghe rilasciate all’ultimo minuto. Come evidenziato su queste stesse pagine il 20 maggio 2023 (“Calendario fiscale senza alchimia. Scadenze imminenti”) il problema era evidente da mesi. In assenza dell’alchimia di termini e disposizioni che, per il versamento delle imposte relative al periodo d’imposta 2021, consentì l’automatico differimento al 22 agosto 2022 senza la necessità di un provvedimento normativo, ogni anno il calendario fiscale mostra tutte le proprie lacune. Pensato per un’epoca differente da quella attuale e per dichiarazioni dei redditi molto più leggere, deve essere urgentemente riformato.
Proroga dei versamenti, si riaccende la speranza - Fiscal Focus
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