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Sunday, July 2, 2023

Bonus casa: per importi oltre i 516mila euro è obbligatoria l'attestazione Soa - LeccePrima

LECCE – Senza il possesso dell’attestazione Soa da parte dell’impresa incaricata, non possono essere effettuati su immobili privati interventi di riqualificazione di importo superiore ai 516mila euro. Come ricorda l’analisti di dati Davide Stasi, sono entrate in vigore le previsioni del decreto legge 21 del 2022 con il quale si è voluto introdurre una stretta a tutto il sistema di agevolazioni fiscali legati ai bonus edilizi.

Se fino al 30 giugno era sufficiente sottoscrivere un contratto con una società che rilascia le attestazioni, da sabato 1 di luglio bisogna dimostrate il possesso dell’attestazione. Lo scopo della norma, che già esisteva per gli appalti pubblici di importo superiore ai 150mila euro, è quello di alzare gli standard, considerando l’ammontare delle risorse pubbliche investite e quindi l’esigenza di prevenire frodi.

“Lo strumento scelto per avviare la selezione fra le imprese – spiega Davide Stasi – è stato l’attestato rilasciato da una Soa che è un soggetto privato ma vigilato dall’Anac. Ne erano in possesso soltanto le aziende impegnate in opere pubbliche di importo superiore ai 150mila euro. La maggior parte delle aziende di costruzioni ne è tuttora sprovvista”. Per valutare l'impatto potenziale di questa novità, va considerato che nella sola provincia di Lecce sono attive poco meno di 10mila imprese di costruzioni.

“Per il rilascio della qualificazione Soa – prosegue Stasi – viene dapprima verificata una lunga serie di requisiti, come ad esempio la regolarità contributiva previdenziale, oltre al rispetto delle norme in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e interdittiva antimafia, ma si eseguono verifiche anche sulla capacità economica, misurando i lavori effettuati in passato, le attrezzature, il personale dipendente e non solo. Tagliando corto, è sostanzialmente impossibile che un’impresa appena costituita o improvvisata possa ottenere la qualificazione”.

L’esperto chiarisce anche un altro aspetto: “L’attestazione non è una certificazione di qualità o di sicurezza che, di solito, prevede un percorso alla fine del quale è comunque possibile certificarsi. Per la Soa, invece, se mancano i requisiti, non è possibile conseguirla e a pagarne le conseguenze potrebbero essere i committenti, ovvero i proprietari di casa in quanto perderebbero le detrazioni. Su questo obbligo – fa notare Stasi – è di recente intervenuta l’Agenzia delle entrate (con la circolare 10/E) che ha chiarito che l’obbligo di attestazione riguarda tutti i bonus casa, non solo il superbonus”.

Alcune precisazioni sono necessarie. La prima riguarda le modalità di calcolo del tetto: “Il limite di 516mila euro deve essere calcolato – puntualizza Stasi - avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. In altre parole, se l’importo del singolo affidamento di lavori non supera i 516mila euro, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate”.

La seconda investe l’ipotesi dell’eventuale subappalto: “Le condizioni per la Soa devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516mila euro, ma l’importo dei lavori si deve intendere al netto dell’Iva”.

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