La comunicazione di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, avrà un impatto sui bilanci in corso di approvazione per l’annualità chiusa al 31 dicembre 2022, se la società si avvarrà del maggior termine di 180 dalla chiusura dell’esercizio. Ciò in quanto, sia il codice civile, che il principio contabile OIC n. 29, impongono agli amministratori di recepire nei valori di bilancio fatti rilevanti che incidono in termini patrimoniali, finanziari ed economici, intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sociale.
La rottamazione quater: aspetti generali
L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
La disposizione, come noto, prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio.
Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Adesione alla definizione agevolata
Per aderire alla definizione agevolata, entro il 30 giugno 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (data soggetta ad ufficializzazione);
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 (date soggette ad ufficializzazione).
Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
NDR. Ricordiamo che con un comunicato stampa del 21 aprile scorso, il MEF ha ridefinito (cioè prorogato) i termini della rottamazione
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