L’Agenzia delle Entrate interviene con la circolare n. 6/2023 per fornire lumi sulle criticità evidenziate da ordini professionali e associazioni di categoria sulle misure di cd. tregua fiscale contenute nell’ultima Legge di Bilancio.
La circolare 20 marzo 2023, n. 6
Attraverso la circolare n. 6/E pubblicata il 20 marzo 2023, che fa seguito ai documenti di prassi n. 1/E del 13 gennaio (dove si erano forniti chiarimenti relativi alle disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e n. 2/E del 27 gennaio 2023 (dove si era argomentato sulle altre misure inerenti la cd. tregua fiscale, così come introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197), l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alle norme agevolative dettate dalla Legge di Bilancio per l’anno 2023, dando al contempo delle risposte ai correlativi interrogativi, riportati sullo stesso documento.
Inoltre, vengono trascritte le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023.
Quanto alle tematiche, il documento del 20 marzo si sofferma, più in dettaglio, sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, fornendo altresì riscontri in ordine alla definizione delle liti pendenti e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
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Il documento di prassi del 20 marzo ha precisato che si considera irregolarità formale, pertanto sanabile, l’inoltro delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) al di là i termini ordinari, a condizione che le medesime fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta.
Può essere sanato pure l’omesso invio dei corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.
Ravvedimento speciale
La stessa circolare contiene precisazioni pure sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, il quale consente di legalizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
L’Agenzia ha precisato che rientrano nell’ambito di operatività della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) a condizione che non siano già state contestate.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
La legge di Bilancio per l’anno 2023 aveva previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
In ordine a tematica siffatta, l’Agenzia, tramite la circolare in disamina, ha spiegato che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di operatività della definizione agevolata tramite adesione ovvero acquiescenza.
Al contempo, i medesimi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino a quando in cui non sia stata ricevuto l’avviso dell’esito del controllo.
Tregua fiscale: nuovi chiarimenti sulle misure della Legge di Bilancio - Altalex
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