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Friday, January 13, 2023

Definizione avvisi bonari: metodi “fai da te” in attesa dell'applicativo che non arriverà - Fiscal Focus

La definizione degli avvisi bonari di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158, della Legge n. 197 del 2022 pone sul tavolo dei professionisti un problema dall’immediato risvolto operativo. Dalle prime risposte dell’Amministrazione finanziaria, pervenute sul canale Civis alle singole richieste dei contribuenti, è possibile desumere come non sia previsto alcun applicativo o aiuto utile alle procedure di rideterminazione delle rate dovute.

Con particolare riferimento alle somme residue dovute in relazione ai controlli automatizzati delle dichiarazioni il cui pagamento rateale sia ancora in corso al 1° gennaio 2023, in assenza di un applicativo dedicato, la procedura di rideterminazione delle rate residue potrebbe rivelarsi oltremodo gravosa, ma non impossibile. Questione del tutto irrilevante, invece, per i controlli automatizzati relativi al triennio 2019-2021 il cui termine iniziale di pagamento era ancora pendente al 1° gennaio 2023 e per quelli che saranno notificati a seguire.

Ai sensi della predetta disposizione per le somme dovute dai contribuenti sui controlli automatizzati di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 e per i quali al 1° gennaio 2023 non era ancora scaduto il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 462 del 1997, o recapitati successivamente alla predetta data, le sanzioni possono essere definite nella misura del 3 per cento in luogo del 10 per cento.

Affinché si possa godere integralmente della speciale riduzione delle sanzioni i termini di pagamento non devono essere scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità. Sul punto è opportuno evidenziare come il termine di pagamento vari a seconda delle modalità di notifica della comunicazione di irregolarità. Qualora sia inviata direttamente al contribuente, via Pec o a mezzo del servizio postale, il termine di pagamento è fissato a trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; diversamente, nel caso in cui la comunicazione sia messa a disposizione dell’intermediario, il termine di trenta giorni decorrerà dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito. Di fatto si avranno a disposizione novanta giorni.

Per questa prima tipologia di comunicazioni non vi sono particolari problemi di rideterminazione delle somme complessivamente dovute. Il contribuente, infatti, potrà utilizzare l’applicativo dedicato al calcolo delle rate già presente sul sito dell’Amministrazione finanziaria, avendo cura di decurtare dalle somme oggetto di rateazione le sanzioni non più dovute a seguito della definizione. A titolo esemplificativo, in presenza di una comunicazione di irregolarità definibile di ammontare complessivo pari a 11.500 euro, di cui 10.000 euro per imposte, 1000 euro per sanzioni e 500 euro per interessi, le rate dovranno essere calcolate inserendo nel sistema di calcolo la somma complessiva di 10.800 euro, ovvero le imposte e gli interessi, comunque dovuti, e le sanzioni rideterminate nella misura del 3 per cento.

I problemi emergono, invece, per la seconda tipologia di definizione degli avvisi bonari, ovvero la possibilità per i contribuenti di applicare il medesimo regime sanzionatorio, pari al 3 per cento, alle somme residue dei piani di dilazione in corso al 1° gennaio 2023, e non decaduti alla stessa data, relative ai controlli automatizzati delle dichiarazioni. Questa seconda tipologia di definizione, non vincolata all’annualità dell’imposta oggetto della comunicazione di irregolarità, richiede un calcolo più articolato per la determinazione delle rate residue. Problemi che diventeranno improcrastinabili con l’approssimarsi della fine mese di gennaio quando andranno in scadenza le prime rate oggetto di riduzione. Ai sensi dell’articolo 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, infatti, le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Calcolo più articolato, da esercitarsi in due fasi successiva, ma certamente non impossibile. Partendo dal presupposto che il sistema di calcolo dei piani di dilazione ripartisce in maniera equa su ciascuna rata le diverse componenti a titolo di imposta, sanzioni e interessi, il contribuente, con riferimento a ciascuna rata residua, potrà limitarsi a rideterminare la sola sanzione. Tornando al nostro esempio, qualora la precedente comunicazione di irregolarità, di complessivi 11.500 euro, fosse stata rateizzata in 20 rate trimestrali e al 31 gennaio 2023 scadesse l’undicesima rata del piano (pari a 575 euro di cui 500 euro a titolo di imposta, 50 euro a titolo di sanzioni e 25 euro a titolo di interessi), questa verrebbe rideterminata in complessivi 540,00 euro, di cui 500 euro a titolo di imposta, 15 euro a titolo di sanzioni e 25 a titolo di interessi.

Il lavoro, tuttavia, non finisce qui. A seguito della rideterminazione delle rate residue, che diminuiranno nel loro importo, sarà necessario rideterminare anche gli interessi di dilazione, da calcolarsi al tasso del 3,5 per cento annuo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Verificandosi una riduzione degli interessi di dilazione il contribuente sarà comunque libero di non rideterminarli e versare quelli previsti dal piano originario. Questioni di convenienza.

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