Arrivano le istruzioni della nuova tregua fiscale. Il primo pilastro dell’operazione fisco-amico messa in campo dal governo con la Legge di Bilancio riguarda l’introduzione di una nuova Definizione agevolata. Si tratta della Rottamazione quater prevista per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ma attenzione, sono rottamabili anche i debiti ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. E l’adesione può avvenire soltanto on-line, un’assoluta novità sul fronte delle Definizioni agevolate conosciute finora. Ecco le risposte alle principali domande fornite dall'Agenzia dell'Entrate Riscossione.
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SE ADERISCO NON PAGHERÓ PIÚ SANZIONI E INTERESSI?
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notific.
QUALI SONO I TEMPI PER FARE DOMANDA?
Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
• in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
• in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:
• accoglimento della domanda, contenente:
▪ l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
▪ la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
▪ i moduli di pagamento precompilati;
▪ le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
• diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata
DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata: • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata n alla domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali: • Sito istituzionale; • App EquiClick; • Domiciliazione sul conto corrente; • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: ▪ sportelli bancari; ▪ uffici postali; ▪ home banking; ▪ ricevitorie e tabaccai; ▪ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; ▪ Postamat; • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIE DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
NELLA MIA SITUAZIONE DEBITORIA CI SONO CARTELLE DI PAGAMENTO CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATE DALLO “STRALCIO” DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO IL CUI ANNULLAMENTO, COME PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022, SI CONCRETIZZERÀ SOLO IL 31 MARZO 2023. POSSO COMUNQUE INDICARE QUESTI CARICHI NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? NON RISCHIO DI PAGARE SOMME SUPERIORI A QUELLE EFFETTIVAMENTE DOVUTE?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
COME POSSO VERIFICARE LA MIA SITUAZIONE DEBITORIA, SENZA RECARMI ALLO SPORTELLO, PER POTER POI PRESENTARE LA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE-QUATER”)?
Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle/avvisi nell’area riservata del sito internet. Accedi al servizio “Situazione debitoria - consulta e paga”. Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.
QUALI SONO LE ECCEZIONI E I CASI DI DECADENZA
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Ci sono però delle cartelle che non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti 1) recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; 2) crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; 3) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 4)debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
CHE SUCCEDE NEL CASO DI DEBITI VERSO GLI ENTI DI PREVIDENZA?
Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).
LO STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO
La legge di Bilancio 2023 prevede anche l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
SONO RICOMPRESE ANCHE LE MULTE?
La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali: lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti; per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
HO ANCORA IN ESSERE UN PIANO DI PAGAMENTO DELLA “ROTTAMAZIONETER”, DOVE PERALTRO SONO PRESENTI ANCHE CARICHI CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLO “STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022. POSSO EVITARE IL PAGAMENTO DELLA PROSSIMA RATA IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2023 E PRESENTARE LA RICHIESTA DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”?
Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”. In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio”dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
QUALI CASI SONO ESCLUSI?
Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione: 1)recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; 2)crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; 3)multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 4)debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
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Cartelle esattoriali e multe, rottamazione online 2023. Dalla domanda alle scadenze fino alle rate, ecco come - ilmessaggero.it
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