Con la circolare del 13 gennaio 2023 (qui), Agenzia delle entrate ha dato disposizioni circa le modalità da seguire per i pagamenti in base alle ultime direttive della legge di Bilancio.
Definizione degli avvisi bonari
Nel documento firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, vengono forniti dei chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Viene ricordato, prima di tutto, il periodo che interessa la misura. Le comunicazioni, infatti, riguardano quelle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021.
Per le comunicazioni di irregolarità, in corso di dilazione e sotto i 5mila euro, vengono inoltre confermate la sanzione al 3% invece che del 10%, e un'estenzione dei piani di rateazione a 20 rate, invece che 8. Sarà possibile, inoltre, avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, così come sarà consentito il lieve inadempimento in caso di ritardi nei pagamenti.
Si attende un software
In attesa di un software dedicato che si occuperà di calcolare le esatte somme dovute con tanto di piani di dilazione, Agenzia delle entrate è intervenuta con una circolare proprio per dare le prime direttive, più che mai urgenti. In questi giorni, infatti, stanno scadendo diversi avvisi di pagamento relativi al periodo di dicembre 2022.
Nella circolare si trovano dunque anche degli esempi di calcolo che il contribuente può utilizzare per determinare la propria situazione. Prevista anche una situazione "ponte" in attesa del sistema operativo.
Per quanto concerne quelle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi 2019, 2020 e 2021, basta individuare quelle sanzioni legate sia agli omessi che ai tardivi versamenti. A quel punto si ricalcola l'importo tenendo in considerazione il fatto che adesso la percentuale ridotta è al 3% e non più al 10%.
Piani di rateazione a 20 rate
Come stabilito dall'ultima Manovra, il contribuente può scegliere il pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Questo a prescindere dall'entità dei debiti. Tale disposizione può essere applicata non solo ai procedimenti non ancora inziati, ma anche alle rateazioni in corso al 1 gennaio 2023.
"L'agevolazione", si legge nella circolare, "consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato gli 8 versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo".
Altre disposizioni
Agenzie delle entrate ricorda che "in caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione".
Il comma 158 della legge di Bilancio, precisa l'Agenzia, ha inoltre previsto una proroga di un anno dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Avvisi bonari, sanzioni dal 10% al 3%: arriva la sanatoria - ilGiornale.it
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