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Monday, June 27, 2022

Il D-Day del nuovo fisco elettronico è alle porte: il quadro delle novità dal 1° luglio - Fiscal Focus

In barba alla tanto decantata semplificazione (salvo sorprese dell’ultima ora) la posizione dell’Amministrazione Finanziaria è rimasta ferma sulle intenzioni della prima ora, ovvero nella volontà di avviare un nuovo capitolo del “fisco elettronico” proprio a metà anno, e in piena campagna dichiarativi. Pertanto, non resta che raccogliere le ultime forze ed effettuare il controllo finale delle posizioni dei contribuenti assistiti, affinché si facciano trovare pronti ai nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica, “esterometro” e pagamenti POS.

Dal 30 giugno 2022 obbligatorio accettare pagamenti in moneta elettronica- Invero, tale obbligo è in vigore “sulla carta” già da anni, ma privo di sanzioni, e di conseguenza spesso disatteso. A seguito di quanto disposto dall’articolo 18 del D.L. 36/2022, l’introduzione delle sanzioni viene anticipata al 30 giugno 2022 (rispetto a quanto prima previsto, 1° gennaio 2023). Le sanzioni sono dettate dall’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: laddove un soggetto che effettua attività di vendita di prodotti e/o prestazioni di servizi, anche professionali, rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito / credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica). L’obbligo si considera assolto con la possibilità di accettare in pagamento almeno un tipo di carta di debito/credito.

Obblighi e-fattura contribuenti in regime forfettario e ex minimi- Dal 1° luglio 2022 vengono attratti nel mondo del “fisco elettronico” i contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfettario, se nell’anno precedente l’ammontare dei ricavi o compensi ha superato soglia 25.000 euro. A tal fine è necessario:

  • verificare l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2021, procedendo ad un eventuale ragguaglio a periodo laddove la posizione IVA sia stata aperta in corso d’anno (cfr. righi LM22 – LM27 colonne 3 e 4 di Redditi 2022 per i forfettari, e rigo LM2 per i contribuenti in regime di vantaggio).
  • se il contribuente viene attratto nei nuovi obblighi già a far data dal 1° luglio 2022, lo stesso dovrà emettere fattura esclusivamente in formato elettronico, e ricevere le fatture in formato elettronico, considerando anche i conseguenti obblighi di conservazione elettronica a norma CAD.

Per farsi trovare preparati è necessario:
  • disporre di accesso alla piattaforma fatture e corrispettivi (SPID, CIE, Carta CNS o codici Fisconline / Entratel);
  • definire le modalità tecniche di emissione delle e-fatture (tramite piattaforma ADE o software);
  • definire le modalità tecniche di ricezione delle e-fatture passive (tramite PEC o canale software). È consigliabile memorizzare la scelta in Fatture e Corrispettivi, area “Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche”;
  • valutare se aderire al servizio gratuito ADE di consultazione, che consente di accedere al contenuto integrale dei files XML emessi e ricevuti tramite SDI, fino alla fine del secondo anno successivo (assolutamente consigliato, per quanto non obbligatorio, per rendere la gestione dei documenti dematerializzati molto più fruibile; essenziale se si intende importare i documenti elettronici nei software gestionali);
  • definire le modalità di gestione della conservazione elettronica dei documenti e-fattura: tramite servizi (a pagamento) delle software house, e/o aderendo al servizio gratuito ADE di conservazione (scelta assolutamente consigliata, anche in abbinamento al servizio eventualmente offerto da una software house);
  • definire eventuali soggetti delegati ai servizi di fatturazione elettronica (tipicamente, il consulente fiscale), ed attivare tale delega tramite i servizi presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Da non dimenticare i tempi previsti per la trasmissione delle fatture emesse tramite SDI: entro 12 giorni nel caso di fattura immediata, entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita. È tuttavia prevista una deroga, sotto il profilo sanzionatorio, a favore dei “nuovi obbligati”: per tutto il terzo trimestre 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per gli esercenti professioni sanitarie resta fermo il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni rese alla persona.

Esterometro abrogato, integrazione / autofattura tramite XML e-fattura - A far data dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 viene meno il cd. “esterometro” (Comunicazione delle operazioni transfrontaliere), sostituito da files XML per ciascuna operazione. Pertanto:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, effettuate a partire dal 1° luglio 2022, dovranno essere documentate da fattura elettronica (codice destinatario XXXXXXX), i cui tempi di trasmissione sono quelli ordinari: 12 gg in caso di fattura immediata, entro il gg 15 del mese successivo in caso di fattura differita;
  • le operazioni di integrazione IVA / autofattura conseguenti ad acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentati tramite fattura elettronica, codice tipo documento TD17 – acquisti di servizi intra ed extra UE -; TD18 – acquisti intracomunitari di beni; TD19 – altri casi. I documenti elettronici saranno da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero;
  • la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • a seguito di quanto disposto dall’articolo 12 del decreto Semplificazioni, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, non sono soggette a trasmissione le operazioni di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • I soggetti “nuovi obbligati” alla fatturazione elettronica sono assoggettati ai medesimi obblighi in materia di operazioni transfrontaliere previsti per i soggetti in regime ordinario.

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