Dal 30 giugno 2022 obbligatorio accettare pagamenti in moneta elettronica- Invero, tale obbligo è in vigore “sulla carta” già da anni, ma privo di sanzioni, e di conseguenza spesso disatteso. A seguito di quanto disposto dall’articolo 18 del D.L. 36/2022, l’introduzione delle sanzioni viene anticipata al 30 giugno 2022 (rispetto a quanto prima previsto, 1° gennaio 2023). Le sanzioni sono dettate dall’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: laddove un soggetto che effettua attività di vendita di prodotti e/o prestazioni di servizi, anche professionali, rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito / credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica). L’obbligo si considera assolto con la possibilità di accettare in pagamento almeno un tipo di carta di debito/credito.
Obblighi e-fattura contribuenti in regime forfettario e ex minimi- Dal 1° luglio 2022 vengono attratti nel mondo del “fisco elettronico” i contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfettario, se nell’anno precedente l’ammontare dei ricavi o compensi ha superato soglia 25.000 euro. A tal fine è necessario:
- verificare l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2021, procedendo ad un eventuale ragguaglio a periodo laddove la posizione IVA sia stata aperta in corso d’anno (cfr. righi LM22 – LM27 colonne 3 e 4 di Redditi 2022 per i forfettari, e rigo LM2 per i contribuenti in regime di vantaggio).
- se il contribuente viene attratto nei nuovi obblighi già a far data dal 1° luglio 2022, lo stesso dovrà emettere fattura esclusivamente in formato elettronico, e ricevere le fatture in formato elettronico, considerando anche i conseguenti obblighi di conservazione elettronica a norma CAD.
Per farsi trovare preparati è necessario:
- disporre di accesso alla piattaforma fatture e corrispettivi (SPID, CIE, Carta CNS o codici Fisconline / Entratel);
- definire le modalità tecniche di emissione delle e-fatture (tramite piattaforma ADE o software);
- definire le modalità tecniche di ricezione delle e-fatture passive (tramite PEC o canale software). È consigliabile memorizzare la scelta in Fatture e Corrispettivi, area “Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche”;
- valutare se aderire al servizio gratuito ADE di consultazione, che consente di accedere al contenuto integrale dei files XML emessi e ricevuti tramite SDI, fino alla fine del secondo anno successivo (assolutamente consigliato, per quanto non obbligatorio, per rendere la gestione dei documenti dematerializzati molto più fruibile; essenziale se si intende importare i documenti elettronici nei software gestionali);
- definire le modalità di gestione della conservazione elettronica dei documenti e-fattura: tramite servizi (a pagamento) delle software house, e/o aderendo al servizio gratuito ADE di conservazione (scelta assolutamente consigliata, anche in abbinamento al servizio eventualmente offerto da una software house);
- definire eventuali soggetti delegati ai servizi di fatturazione elettronica (tipicamente, il consulente fiscale), ed attivare tale delega tramite i servizi presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Da non dimenticare i tempi previsti per la trasmissione delle fatture emesse tramite SDI: entro 12 giorni nel caso di fattura immediata, entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita. È tuttavia prevista una deroga, sotto il profilo sanzionatorio, a favore dei “nuovi obbligati”: per tutto il terzo trimestre 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Per gli esercenti professioni sanitarie resta fermo il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni rese alla persona.
Esterometro abrogato, integrazione / autofattura tramite XML e-fattura - A far data dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 viene meno il cd. “esterometro” (Comunicazione delle operazioni transfrontaliere), sostituito da files XML per ciascuna operazione. Pertanto:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, effettuate a partire dal 1° luglio 2022, dovranno essere documentate da fattura elettronica (codice destinatario XXXXXXX), i cui tempi di trasmissione sono quelli ordinari: 12 gg in caso di fattura immediata, entro il gg 15 del mese successivo in caso di fattura differita;
- le operazioni di integrazione IVA / autofattura conseguenti ad acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentati tramite fattura elettronica, codice tipo documento TD17 – acquisti di servizi intra ed extra UE -; TD18 – acquisti intracomunitari di beni; TD19 – altri casi. I documenti elettronici saranno da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero;
- la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
- a seguito di quanto disposto dall’articolo 12 del decreto Semplificazioni, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, non sono soggette a trasmissione le operazioni di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- I soggetti “nuovi obbligati” alla fatturazione elettronica sono assoggettati ai medesimi obblighi in materia di operazioni transfrontaliere previsti per i soggetti in regime ordinario.
Il D-Day del nuovo fisco elettronico è alle porte: il quadro delle novità dal 1° luglio - Fiscal Focus
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