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Wednesday, April 13, 2022

Superbonus e bonus edilizi, tutti i materiali inclusi nei massimali: le FAQ del MITE sul decreto Prezzi - Informazione Fiscale

Superbonus e bonus edilizi, tutti i materiali del lavoro devono essere inclusi nei massimali di spesa. Lo confermano le FAQ del MITE sul decreto Prezzi, pubblicate il 12 aprile sul portale dell'ENEA. Esclusi dal calcolo dei limiti indicati nel prezzario dell'allegato A: IVA, costi delle prestazioni professionali, costi connessi alle opere relative all’installazione e costi della manodopera.

Superbonus e bonus edilizi, nei massimali di spesa devono essere inclusi tutti i materiali del lavoro.

Questo e altri chiarimenti sono stati forniti dal Ministero della Transizione ecologica e pubblicati sul portale dell’ENEA il 12 aprile 2022.

A qualche giorno dall’entrata in vigore del cosiddetto decreto Prezzi, il decreto del MITE che fissa i nuovi massimali per specifiche categorie di lavori di riqualificazione energetica e che dovrà essere applicato a partire dal 15 aprile, arrivano le FAQ, con le risposte ai principali quesiti.

I limiti indicati nel prezzario dell’allegato A non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera.

Devono invece essere inclusi i beni che concorrono alla realizzazione delle tipologie di intervento che sono elencate nella tabella dell’allegato A.

Il documento scaricabile dal portale dell’ENEA riporta inoltre numerosi esempi relativi alle spese che devono essere inserite, in base alla tipologia di intervento.

Superbonus e bonus edilizi, tutti i materiali del lavoro devono essere inclusi nei massimali

A pochi giorni dalla data spartiacque del 15 aprile, giorno a partire dal quale entreranno in vigore i massimali previsti dal decreto Prezzi, il MITE fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione della norma.

Per il superbonus per i bonus edilizi si dovrà tenere presente la tabella inserita nell’allegato A al decreto del MITE, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 marzo 2022, e le FAQ relative all’applicazione.

In merito alle spese che concorrono al raggiungimento dei massimali, relativi a specifici categorie di lavori di riqualificazione energetica, le FAQ pubblicate il 12 aprile 2022 sul portale dell’ENEA chiariscono quanto segue:

“Come indicato dall’articolo 2 del DM costi massimi, nonché dall’articolo 3 e dalla tabella dell’Allegato A, i costi ivi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.”

Devono, in altre parole, essere inclusi nel calcolo tutti i materiali del lavoro.

Di contro, come chiarito ancora nelle FAQ:

“I costi di cui alla Tabella A del DM costi massimi non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.”

Nel documento sono inoltre inseriti numerosi esempi che elencano, in modo non esaustivo, le spese relative a particolari tipologie di intervento. Gli esempi sono sintetizzati nella tabella riassuntiva.

Tipologia di intervento Spese che rientrano nel calcolo del massimale
isolamento di pareti disperdenti la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali per la realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata (per le superfici orizzontali o inclinate)
infissi fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico
schermature solari e/o ombreggiamenti mobili fornitura della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e la componentistica dell’impianto elettrico
impianti solari termici fornitura del pannello solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio
caldaie a condensazione fornitura della caldaia, canna fumaria e sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo,
impianti con micro-cogeneratori fornitura del cogeneratore, canna fumaria, componentistica dell’impianto idraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e di adduzione del combustibile
impianti a pompe di calore la fornitura della pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del gas
impianti ibridi quanto indicato per le caldaie a condensazione e per le pompe di calore
caldaie a biomasse fornitura della caldaia, canna fumaria, sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, sistema di stoccaggio della biomassa, sistema di caricamento della biomassa e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo
sistemi di building automation fornitura del sistema e la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico
MITE - FAQ pubblicate sul portale dell’ENEA il 12 aprile 2022
FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica. Decreto 14 febbraio 2022: “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”.

Superbonus e bonus edilizi, le altre FAQ del MITE sul decreto Prezzi

Le FAQ del MITE chiariscono anche altri aspetti legati all’introduzione del nuovo prezzario.

Nella prima risposta viene ribadito quali sono gli interventi edilizi che necessitano dell’asseverazione della congruità dei prezzi.

Sono compresi tutti gli interventi che rientrano nel superbonus 110 per cento. Per i lavori che rientrano tra le altre agevolazioni edilizie l’asseverazione è necessaria solo nel caso in cui vengano esercitate le opzioni di fruizione indiretta del credito: lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Non necessitano di asseverazione le opere che classificate come edilizia libera e e gli interventi di importo inferiore a 10 mila euro.

Per quanto riguarda il calcolo delle detrazioni edilizie, il documento richiama anche le regole per calcolare:

  • l’IVA;
  • le prestazioni professionali;
  • le opere relative all’installazione e la manodopera.

Inoltre viene chiarito che i precedenti prezzari non vanno in pensione: dovranno essere utilizzati nel caso di “nuovi prezzi”, che devono essere predisposti in maniera analitica, tenendo conto delle variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso e di altri prezzari.

Il documento specifica infine la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM costi massimi e le indicazioni da seguire nel caso di interventi che rientrano nell’ecobonus ma non hanno obbligo di asseverazione.

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