Pagamento cartelle, dal 1° aprile si torna alle regole ordinarie: la scadenza per procedere è fissata a 60 giorni dalla notifica. Dall'inizio di settembre 2021 alla fine di marzo 2022, invece, è stato applicato il termine più lungo di 180 giorni. E sulla misura non è arrivata alcuna proroga.
I tempi per procedere con il pagamento delle cartelle a partire dal 1° aprile ritornano ad essere quelli ordinari: 60 giorni dalla notifica.
Il 31 marzo non segna solo la fine dello stato di emergenza e un passo avanti verso la fuoriuscita di norme emergenziali, ma anche la scadenza del termine eccezionale dei 180 giorni previsto per concedere più tempo ai contribuenti.
Nessuna proroga è arrivata, infatti, per la misura applicata da settembre 2021 in base a quanto previsto prima dal Decreto Fiscale e poi dalla Legge di Bilancio 2022.
Pagamento cartelle, dal 1° aprile si torna alla scadenza dei 60 giorni dalla notifica
Tramite le cartelle di pagamento, l’Agenzia delle Entrate Riscossione richiede il versamento delle somme di cui un determinato contribuente risulta debitore a seguito dell’attività di controllo di un ente creditore, come l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o i Comuni, solo per fare qualche esempio.
È il mezzo attraverso il quale i soggetti interessati vengono a conoscenza di tutte le informazioni sulle somme dovute, comprese le modalità di pagamento, che può essere anche rateale. L’atto inviato dall’AdER contiene, inoltre, l’invito a procedere con gli adempimenti entro la scadenza dei 60 giorni dalla notifica.
La regola temporale torna in vigore il 1° aprile, dopo 7 mesi di eccezione: per tutti gli atti notificati dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 ai destinatari sono stati concessi 180 giorni.
La data, quindi, segna un primo vero ritorno alla normalità, dopo due anni di pausa e di rallentamenti per le attività di riscossione previsti dalla normativa emergenziale a causa delle difficoltà economiche determinate dalla pandemia.
La decisione di prevedere una scadenza più lunga, infatti, arriva dopo la lunga sospensione: le cartelle di pagamento sono rimaste nel cassetto dell’AdER dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. E per la ripresa è stato necessario un ritorno graduale alle norme ordinarie.
Con la ripresa dei contagi e il caro energia, la situazione attuale non sembra essere migliorata, ma nessuna proroga è arrivata.
Pagamento cartelle, dal 1° aprile si torna alla scadenza dei 60 giorni dalla notifica
In prima battuta sul punto è intervenuto il Decreto Fiscale 2022 che ha concesso per procedere prima 150 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento e poi, in sede di conversione in legge del testo, 180 giorni, ovvero 6 mesi.
Il DL n. 146 del 2021 ha dettato i tempi da rispettare per gli atti notificati dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. La misura, poi, è stata confermata anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dalla Legge di Bilancio.
Entrambi i testi sono intervenuti sull’articolo 25 del DPR n. 602/1973, che dal 1° aprile torna ad essere applicato in via ordinaria:
“La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Come specifica l’Agenzia delle Entrate sul portale istituzionale, in caso di mancato pagamento della cartella o di mancata richiesta di rateazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare nei confronti del debitore procedure cautelari e conservative o l’esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo.
Sul modello di cartella citato dalla norma, infine, vale la pena fare una precisazione. Una nuova versione è in vigore dal 1° gennaio 2022.
In linea con le novità introdotte sempre dall’ultima Legge di Bilancio, sono state eliminate in particolare due voci:
- è stata abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e del 6 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento successivo del debito;
- in caso di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non risulta più dovuta dal debitore la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.
Le modifiche si applicano solo ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2022.
Di seguito un riepilogo di tempi e modelli in vigore negli ultimi mesi.
Riferimenti normativi | Scadenza pagamento cartelle | Periodo di notifica |
---|---|---|
Articolo 2 del DL n. 146/2021 | 180 giorni | Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (vecchio modello di cartella di pagamento) |
Articolo 1, comma 913, Legge di Bilancio 2022 | 180 giorni | Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (nuovo modello di cartella di pagamento) |
Articolo 25 del DPR n. 602/1973 | 60 giorni | Termine ordinario (nuovo modello di cartella di pagamento) |
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