Come comportarsi per il trattamento integrativo, ex bonus Renzi, dopo le modifiche del 2022?
Il trattamento integrativo da 100 euro in busta paga, conosciuto anche come ex bonus Renzi o come bonus 100 euro in busta paga, sta creando molto scompiglio nei lavoratori, anche a causa delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Nulla cambia per chi ha un reddito fino a 15mila euro. I cambiamenti riguardano chi, invece, ha un reddito che ricade nella fascia 15mila 28mila euro. Per questi lavoratori, infatti, il diritto al bonus non è così scontato.
Rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Buonasera,Mi trovo nella situazione di reddito tra i 15000 e 28000 (solitamente ho un reddito che si aggira intorno ai 23000 euro come dipendente a tempo indeterminato) e dovrò decidere entro il 21/02/2022 se applicare il trattamento integrativo in sede di conguaglio o non applicarlo proprio, volevo capire la differenza tra le due cose.
Mi spiego meglio con un esempio, mettiamo il caso che io richieda all’Azienda che il trattamento integrativo venga applicato in sede di conguaglio di fine anno (e che mi spetti qualcosa) lo riceverei solo in parte? In quanto mi sono state applicate solo le detrazioni come lavoro dipendente e non tutte le altre che invece andranno inserite in sede di dichiarazione dei redditi. Quindi in seguito alla compilazione del 730 sarà possibile avere la parte mancante spettante in base alle altre detrazioni che ho applicato (es. spese mediche, interessi passivi mutuo ecc)? Ovviamente mettiamo sempre il caso in cui mi spetti qualcosa.
Attendo una gentile risposta.
Cordiali saluti.
Trattamento integrativo 2022
La legge di Bilancio ha previsto che per i redditi compresi tra i 15mila ed i 28mila euro il trattamento integrativo (bonus 100 euro) spetti solo nel caso che la somma delle detrazioni spettanti sia superiore all’imposta dovuta.
I lavoratori hanno la possibilità di compiere 3 scelte per l’erogazione del trattamento integrativo:
- riceverlo mese per mese in busta paga (con il rischio di doverlo restituire nel caso non spetti)
- riceverlo dal datore di lavoro in sede di conguaglio, a dicembre (ma anche in questo caso il bonus potrebbe essere erogato senza il diritto e, di fatto, si dovrebbe restituire)
- chiedere la non applicazione del trattamento integrativo al datore di lavoro e rimandare l’eventuale erogazione in sede di 730.
Ovviamente il datore di lavoro non può prevedere quali saranno le detrazioni che le spettano in sede di dichiarazione dei redditi e terrà conto solo delle detrazioni per lavoro dipendente e di quelle per eventuali carichi di famiglia. Che difficilmente supereranno l’imposta lorda da pagare. In ogni caso, scegliendo di ricevere il trattamento a conguaglio se anche non dovesse essere erogato o erogato solo in parte si riceverà la differenza, eventualmente spettante, in sede di 730. Nella dichiarazione dei redditi, infatti, sarà indicato il trattamento integrativo spettante, quello realmente percepito e sarà applicata la differenza a credito o a debito.
La scelta più saggia, non sapendo se il trattamento integrativo spetti oppure no, appare quella di scegliere la non applicazione del bonus da parte del datore di lavoro per fruirne direttamente in sede di 730 e solo nel caso e nella misura in cui spetta.
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Stipendio: ex bonus Renzi 100 euro nel 2022: le tre possibilità, cosa cambia mensilmente - Orizzonte Scuola
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