Superbonus, CILA semplificata e modello unico nazionale per l'avvio dei lavori. Il nuovo modulo all'esame della Conferenza Unificata recepisce le novità introdotte con la conversione in legge del decreto Semplificazioni n. 77/2021, al fine di velocizzare i lavori ammessi alla detrazione del 110 per cento.
Superbonus, cambia la CILA: il modello semplificato sarà sul tavolo della Conferenza Unificata il 4 agosto 2021, dopo il rinvio della seduta in programma giovedì 29 luglio.
L’obiettivo è dare attuazione alle semplificazioni divenute ormai definitive con la conversione in legge del decreto n. 77/2021 che, tra le novità, snellisce il set di informazioni da indicare nella CILA.
Nel nuovo modello di comunicazione inizio lavori asseverata, valido su tutto il territorio nazionale, sarà possibile attestare gli estremi del titolo abitativo relativi alla costruzione dell’immobile o il provvedimento di legittimazione, senza necessità di provare lo stato legittimo dell’immobile.
Questo è stato uno dei passaggi che ha ritardato l’apertura dei cantieri per il superbonus del 110 per cento, soprattutto per gli immobili più datati.
Cosa cambia con la nuova CILA? Facciamo il punto di tutte le novità rientranti nell’ambito del superbonus del 110 per cento.
Superbonus, arriva la CILA semplificata: cosa cambia con il nuovo modello
Slitta al 4 agosto 2021 la seduta della Conferenza Unificata chiamata ad approvare il nuovo modello della CILA per il superbonus del 110 per cento, per effetto del rinvio della seduta inizialmente programmata per il 29 luglio.
Un rinvio che tuttavia non dovrebbe portare a modifiche rilevanti rispetto alle anticipazioni e alla bozza del modello nazionale della CILA ad oggi diffuse, che rendono operative le novità in materia di semplificazione delle pratiche burocratiche legate all’avvio dei lavori.
La semplificazione è poi non più rinviabile. A renderla necessaria sono le riforme previste dal Recovery Plan, che toccano anche l’edilizia e più in generale gli interventi per l’efficienza energetica, con il fine di rimuovere gli ostacoli burocratici che hanno caratterizzato la misura del superbonus del 110 per cento sin dalla sua introduzione.
Ma cosa cambia con la CILA semplificata?
Il nuovo modulo, disponibile di seguito in pdf, consentirà di attestare gli estremi del titolo abilitativo di costruzione o del provvedimento di legittimazione dell’immobile. Per quelli più datati, basterà attestare che la costruzione è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.
Come previsto dall’articolo 33 del decreto n. 77/2021, convertito in legge il 28 luglio 2021, la presentazione della CILA sarà sufficiente per l’avvio dei lavori, e non sarà più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
Inoltre, per le opere in edilizia libera, nella CILA sarà necessario indicare la sola descrizione dell’intervento. Alla fine dei lavori e ad integrazione della comunicazione già presentata sarà possibile indicare le eventuali varianti intervenute nel corso dell’esecuzione dei lavori.
- CILA Superbonus 110 per cento - il nuovo modello in pdf
- Scarica il nuovo modulo per la comunicazione di inizio lavori asseverata, non ancora approvato in via definitiva dalla Conferenza Unificata
CILA per il superbonus del 110 per cento: elaborato del progetto da allegare su base facoltativa
Il nuovo modello di CILA per il superbonus del 110 per cento perde anche l’elaborato progettuale.
Come si legge nel nuovo modulo sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata, basterà descrivere in forma sintetica l’intervento da realizzare. Il progettista dei lavori non sarà tenuto ad allegare obbligatoriamente l’elaborato grafico, ma se necessario potrà farlo per una descrizione più puntuale dei lavori che si intendono eseguire.
Per gli interventi di edilizia libera sarà in ogni caso sufficiente descrivere l’intervento in maniera sintetica utilizzando per l’appunto la nuova CILA.
Si resta in ogni caso in attesa dell’approvazione definitiva della nuova modulistica per un’analisi più capillare di cosa cambia.
In chiusura, si segnala che con il nuovo comma 13-ter, articolo 119 del decreto Rilancio, viene previsto che i lavori ammessi al superbonus, anche qualora relativi a parti strutturali di edifici o prospetti, sono considerati opere di manutenzione straordinaria. Basterà quindi solo la CILA per l’avvio dei cantieri, ad esclusione delle opere di demolizione e ricostruzione.
Superbonus, arriva la CILA semplificata: cosa cambia con il nuovo modello - Informazione Fiscale
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