I punti chiave
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Nel testo del decreto legislativo internazionalizzazione che è stato depositato in Parlamento per la sua discussione, rispetto alla bozza in precedenza circolata, viene innalzato da 5 a 10 anni il periodo di mantenimento delle attività nel territorio dello Stato a seguito di reshoring (rientro a casa delle aziende delocalizzato, ndr). Inoltre in caso di successivo nuovo offshoring si penalizza non soltanto il trasferimento a vantaggio di Stati non appartenenti all’Ue o allo Spazio economico europeo (See), ma qualunque spostamento, anche in Paesi Ue o See. Queste le modifiche del testo, contenuto nell’articolo 6 del decreto (in precedenza articolo 5). Vediamo la norma nel suo complesso.
Gli sgravi alle imprese
La disposizione mira ad agevolare sul piano fiscale il trasferimento di attività economiche che erano svolte in precedenza al di fuori della Ue o del See. La casistica appare ampia perché riguarda non solo attività d’impresa ma anche esercizio di arti e professioni, stabilendosi che i relativi redditi non formino la base imponibile Ires (o Irpef) e Irap per il 50% nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento, e nei cinque periodi di imposta successivi. Non sono incluse le attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento, evidentemente per evitare fenomeni di entrata/uscita meramente strumentali.
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Per determinare la detassazione il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile. La durata minima del reshoring per beneficiare dell’agevolazione deve essere di cinque anni, innalzati a dieci per le grandi imprese secondo la definizione comunitaria del 2003 (parametri di 250 dipendenti, 50 milioni di euro di fatturato e 43 milioni di totale di bilancio).
Se entro questo lasso temporale c’è un nuovo offshoring, anche parziale, delle attività in qualsiasi altro Stato (anche Ue o See), ciò comporta la decadenza del regime per cui si pagano le imposte ordinarie più gli interessi. Ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Fin qui la norma, vediamo ora i relativi ragionamenti. Di certo la disposizione risponde al tentativo di concedere un’agevolazione fiscale, e quindi incentivare, dei meccanismi che vanno visti positivamente soprattutto in relazione a processi industriali che, con l’esperienza del Covid, hanno evidenziato come alcune produzioni non possano essere totalmente mancanti dal territorio nazionale. Lo stesso dicasi di esperienze di eccessiva delocalizzazione da parte di multinazionali laddove poi ci si rende conto che determinati processi in certi paesi non raggiungono i livelli qualitativi minimi o comunque necessari. Di qui la logica di riportare all’interno determinate attività. Sotto questo punto di vista il termine attività economiche pare volutamente ampio. Sembra quindi poter ricomprendere dei rami aziendali, ma anche delle operazioni straordinarie transfrontaliere che li contengano.
Professionisti e imprese, così lo sgravio del 50% per 6 anni a chi riporta l’attività in Italia - Il Sole 24 ORE
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