In sintesi, la norma ha stabilito che, laddove l’Agenzia ravveda profili di rischio, la stessa inviti il contribuente a comparire di persona per esibire la documentazione contabile, al fine di verificare l’effettivo esercizio dell’attività; laddove il contribuente non si presenti, o i controlli diano esito negativo, la partita IVA viene cessata d’ufficio e viene comminata una sanzione pari a 3.000 euro.
La medesima norma ha altresì stabilito che in caso di cessazione d’ufficio della partita IVA, il medesimo soggetto, per poter aprire una nuova posizione (anche in qualità di legale rappresentate), dovrà disporre di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio, per un importo non inferiore a 50.000 euro; in caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, non ancora versate, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro dovute a seguito di dette violazioni fiscali.
Il tutto demandando ad un successivo Provvedimento Ade la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l’attuazione della misura. Tale Provvedimento è stato emanato il 16 maggio 2023 (protocollo 156803/2023), fornendo le indispensabili indicazioni utili a comprendere e meglio definire il perimetro delle nuove misure di controllo.
Innanzi tutto, dalla lettura del provvedimento (punto 1.2) emerge un primo aspetto di grande interesse: i controlli saranno principalmente rivolti verso le partite IVA di nuova attribuzione, se caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. I controlli, tuttavia, non si fermano alle nuove posizioni. Infatti, gli stessi potranno riguardare anche partite Iva già esistenti.
Sotto quest’ultimo punto di vista, il Provvedimento fornisce indicazioni utili e invero più ampie rispetto a quanto poteva emergere dalla mera lettura della manovra. Sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate, si apprende, saranno anche le partite IVA già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare, il tutto sempre in associazione al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.
I criteri di valutazione del rischio sono stabiliti al punto 2.1 del provvedimento, e avranno ad oggetto gli elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Nello specifico, saranno attenzionate criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto, ma anche la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo. In altri termini, un’ipotetica nonnina novantenne amministratrice di una s.r.l. “apri e chiudi” potrebbe generare una legittima “curiosità” da parte degli Uffici.
Sotto esame anche eventuali anomalie relative alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive. Più semplicemente, l’evasione rappresenta (ovviamente) un chiaro campanello di allarme, così come gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Il tutto in piena aderenza con la norma, che ricordiamo essere stata introdotta proprio con l’intento di intercettare e “rimuovere” tutte quelle partite IVA in essere (o in divenire) che si affacciano sul mercato con il solo intento di frodare il fisco.
Le informazioni utili ad individuare le situazioni di rischio saranno tratte dalle diverse banche dati dell’Agenzia delle Entrate, ma non solo. Ogni informazione utile, proveniente da altre banche dati pubbliche e private, verrà incrociata, al fine di elaborare gli alert in ragione dei quali gli uffici dell’AdE procederanno ai dovuti controlli.
In caso di controllo, il contribuente sarà invitato, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a comparire di persona presso l’ufficio competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Nell’invito che sarà recapitato saranno espressamente indicati i profili di rischio e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati, ma su questi aspetti, e sulle conseguenze di un eventuale riscontro negativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, si tornerà in seguito con successivi approfondimenti.
Al via il presidio preventivo contro le partite IVA fraudolente - Fiscal Focus
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