Si conclude il periodo di "tregua fiscale": a partire dal prossimo lunedì 22 agosto, infatti, riparte il calendario di versamenti e adempimenti sospesi temporaneamente nel periodo estivo.
Le scadenze in calendario
Rimangono 168 i pagamenti in scadenza nei prossimi giorni, a partire dal saldo 2021 e dal primo acconto 2022 delle imposte sui redditi, con maggiorazione dello 0,40%, prevista per i contributi autoliquidati. In previsione anche il versamento dell'Iva del mese di luglio per i soggetti tenuti alla liquidazione su base mensile e dei mesi di aprile/maggio/giugno per i contribuenti con liquidazione trimestrale, così come il pagamento delle ritenute da lavoro dipendente e autonomo nonché dei contributi previdenziali, inclusa la rata di quelli "fissi" Inps per artigiani e commercianti.
Oltre i versamenti, risultano in calendario anche alcune comunicazioni da inoltrare all'Agenzia delle entrate. Il prossimo 22 agosto, ad esempio, arriva la scadenza del secondo trimestre dell'Esterometro: imprese e lavoratori autonomi saranno quindi tenuti a comunicare al Fisco tutti i dati relativi alle operazioni transfrontaliere, come cessioni di beni e prestazioni di servizi da o verso soggetti che non si trovano all'interno del territorio nazionale italiano. Periodo di scadenze anche per quanto concerne il canone Rai, col termine ultimo di versamento della seconda rata semestrale per i contribenti che non hanno l'addebito in bolletta: per gli over 75 con reddito inferiore a 8mila euro, invece, rimane la possibilità di richiedere l'esonero.
La data del 22 agosto
Stado a quanto disposto dall'art.37 comma 11-bis del Dl 223/2006, secondo le modifiche apportate dall'art.3-quater del Dl 16/2012, i versamenti delle imposte e gli adempimenti fiscali in scadenza tra 1 e 20 agosto di ogni anno possono essere saldati senza maggiorazioni entro il giorno 20 del medesimo mese. Nell'anno in corso il giorno 20 cade di sabato: ecco spiegato il motivo per cui tutte le scadenze slittano il lunedì successivo, compresa quella del pagamento delle imposte e dei contributi relativi al 2021 e all'acconto 2022 (con maggiorazione dello 0,40%).
I versamenti di saldo e acconto delle imposte, stando a quanto disposto dall'art.17 comma 2 del dpr 435/2001,"possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo". Maggiorazione che ha inizio proprio dal prossimo lunedì 22 agosto: partendo dal 30 giugno, vale a dire la data prevista per il pagamento regolare, e aggiungendo i 30 giorni di proroga, si arriva infatti al 30 luglio. Quest'anno, tuttavia, il 30 di luglio cadeva di sabato: ciò ha pertanto spostato il termine ultimo di proroga direttamente dopo la sospensione feriale.
Sospensione che, di norma, riguarda solo i versamenti delle imposte autoliquidate dei contributi dovuti all'Inps e quelli dovuti allo Stato, alle Regioni o agli Enti previdenziali risultanti da dichiarazioni o denunce periodiche ai sensi dell'art.17 del Dlgs 241/1997, nonché le somme dovute a titolo di saldo/acconto delle imposte ed i contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps ai sensi dell'art.20 del Dlgs 241/1997.
La sospensione non riguarda invece i pagamenti risultanti a seguito di comunicazioni di irregolarità (il periodo di stop è regolamentato dall'art.7 quater del Dl 193/2016, che determina una tregua dal 1° agosto fino al 4 settembre di ogni anno).
Fisco, segnate questa data: stop alla tregua estiva - ilGiornale.it
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