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Tuesday, October 5, 2021

Bollo auto: 4 trucchi per non pagare - La Legge per Tutti

Dalla Cassazione i suggerimenti per non pagare il bollo auto e fare ricorso: dal termine di decadenza alla prescrizione, per finire al sistema di calcolo degli interessi. 

Il bollo auto è una delle imposte più evase dagli italiani. La causa non è però sempre imputabile ad una deliberata intenzione di non pagare. Più spesso, ci si dimentica della sua scadenza, un po’ per distrazione, un po’ perché si presta più attenzione al rinnovo dell’assicurazione (indispensabile quest’ultima per circolare) e un po’ perché la sua scadenza non viene anticipata da un preavviso. Così non è infrequente trovarsi dinanzi a una intimazione di pagamento nel cui conto finiscono, oltre alle annualità dimenticate, anche gli interessi e le sanzioni. 

In questi casi, viene naturale chiedersi se esistano trucchi per non pagare il bollo auto anche quando si ha torto marcio. Del resto, se è vero che molte pretese esattoriali finiscono nel macero per errori di forma e per i ritardi di cui anche la stessa amministrazione si macchia, è altresì vero che la fantasia degli avvocati nel cercare rimedi processuali che possano cancellare i debiti è sempre in fermento.

Ed è proprio dalle azioni giudiziali sino ad oggi intentate contro il bollo auto che si possono trarre alcuni insegnamenti su come e quando non pagare l’odiata imposta. Eccoli.

Bollo auto: cosa c’è da sapere

Come noto, il bollo auto va pagato ogni anno, indipendentemente dal fatto che il veicolo venga utilizzato o meno. Lo deve versare anche chi parcheggia l’auto in garage, chi è all’estero per lavoro, l’erede che ha lasciato la macchina del defunto nel cortile condominiale in attesa di dividere la successione con gli altri familiari. 

In questo sta la principale differenza con l’assicurazione obbligatoria: se il bollo va corrisposto per il semplice fatto di essere proprietari del veicolo, indipendentemente dall’uso che di esso si fa, la polizza Rc-auto invece va rinnovata solo se esso viene messo in circolazione o è parcheggiato in un luogo ove possono accedere altri automobilisti.

La legge prevede comunque una serie di esenzioni. Non bisogna versare il bollo auto in caso di perdita del possesso del mezzo, cosa che succede quando si è vittime di furto. Né in caso di disabilità del titolare: la legge 104 del 1992 infatti prevede l’esenzione dal pagamento del bollo per non vedenti, sordi, portatori di handicap grave con limitazione di deambulazione. 

Le auto d’epoca e quelle storiche sono esentate dal bollo a partire dal trentesimo anno dalla loro immatricolazione. 

Qualora l’auto sia sottoposta a fermo amministrativo, la Regione può disporre una specifica esenzione, in deroga alla normativa nazionale che prevede invece l’obbligo di pagamento. 

Non in ultimo esistono una serie di esoneri ed agevolazioni previste dalle singole Regioni, specie a titolo di incentivi per i veicoli elettrici e per quelli meno inquinanti. 

Maggiori informazioni su questi aspetti nell’articolo Quando il bollo auto non si paga.

La decadenza dalla richiesta di pagamento del bollo auto

Per poter riscuotere il bollo auto, è necessario prima inviare al titolare del veicolo un avviso di pagamento. A spedirlo deve essere l’ente titolare del credito che è, di regola la Regione, salvo per il Friuli Venezia Giulia e per la Sardegna ove la competenza è dell’Agenzia delle Entrate.

Tale avviso, ricorda una recente sentenza della Cassazione [1], deve essere spedito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Diversamente, la richiesta di pagamento del bollo è illegittima.

Dunque, il primo trucco per non pagare il bollo passa per la verifica del rispetto dei termini da parte dell’ente titolare del credito.

Conta la data di spedizione dell’avviso (quando cioè lo stesso è stato consegnato all’ufficio postale), data rinvenibile dal timbro postale. Non rileva quindi il successivo momento di ricevimento della busta da parte del contribuente. 

I termini di prescrizione del bollo auto

Il bollo auto è caratterizzato da un termine di prescrizione di 3 anni: il più breve di tutte le imposte (per le altre infatti sono previsti 10 anni quando il creditore è lo Stato, 5 anni quando il creditore è il Comune, la Provincia, la Regione, l’Inps o l’Inail).

Questo significa che chi dimentica di pagare il bollo auto può ricevere un accertamento solo per le ultime tre annualità e non per quelle anteriori. 

Dunque, ogni richiesta di pagamento del bollo ha una data di scadenza che è sempre di 3 anni. Ciò non vale – come visto sopra – solo per l’avviso di pagamento ma anche per le successive cartelle esattoriali. La cartella per bollo auto notificata dopo 3 anni da quando il bollo doveva essere versato può essere annullata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale; e se l’importo è inferiore a 3mila euro, il contribuente può presentare il ricorso anche da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

Il calcolo degli interessi 

Rimanendo in tema di cartelle esattoriali, ecco l’ultimo trucco per non pagare il bollo auto. Secondo un orientamento ormai costante della giurisprudenza, la cartella non può racchiudere, in un’unica voce, l’importo da corrispondere a titolo di capitale e di interessi. Questi ultimi, al contrario, vanno separati e indicati in modo analitico per ciascuna annualità, in modo da rendere chiaro e intellegibile al contribuente il sistema di calcolo applicato e l’aliquota. Lo esige il principio di trasparenza amministrativa e la necessità di consentire al destinatario della cartella di difendersi e verificare la correttezza dei calcoli. 

La verifica della notifica 

La cartella di pagamento non può essere emessa se prima il contribuente non ha ricevuto l’accertamento fiscale della Regione o dell’Agenzia delle Entrate. Diversamente, sarebbe nulla. 

Capita però non di rado che tale notifica non sia mai avvenuta o che le relative prove siano state disperse dall’amministrazione. Sicché, chi riceve la cartella potrebbe anche contestare l’omessa notifica del cosiddetto «atto prodromico», appunto l’avviso di pagamento che l’ente titolare del credito deve spedire. Qualora, in un eventuale giudizio di opposizione, non venga data prova di ciò – ossia prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata o la relazione del messo delegato alla notifica a mani – la cartella è illegittima. 


note

[1] Cass. ord. n. 25461/2021 del 21.09.2021.

Autore immagine: depositphotos.com

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