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Saturday, July 3, 2021

Contributo a fondo perduto alternativo, domanda dal 5 luglio 2021: le istruzioni delle Entrate - Informazione Fiscale

Contributo a fondo perduto alternativo, parte il secondo filone del decreto Sostegni bis: domanda al via dal 5 luglio e fino alla scadenza del 2 settembre 2021. Le istruzioni arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento pubblicato il 2 luglio.

Contributo a fondo perduto alternativo, domanda al via dal 5 luglio e fino alla scadenza del 2 settembre 2021.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 2 luglio 2021 definisce le istruzioni operative per l’avvio del secondo filone di aiuti per i titolari di partita IVA previsti dal decreto Sostegni bis.

Le domande per i contributi a fondo perduto potranno essere inviate dal 5 luglio tramite il servizio web presente su Fatture e Corrispettivi, mentre si dovrà attendere il 7 luglio per l’utilizzo dei canali telematici Entratel\Fisconline.

Il modello da utilizzare per fare domanda si arricchisce con le nuove sezioni dedicate ai limiti relativi agli aiuti di Stato concessi, da dettagliare compilando il quadro A dell’istanza.

Contributo a fondo perduto alternativo, domanda dal 5 luglio 2021: le istruzioni delle Entrate

Il provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021 fornisce modello e istruzioni per fare domanda di accesso al contributo a fondo perduto alternativo, ed è corredato da una guida illustrativa sui nuovi aiuti introdotti dal decreto Sostegni bis.

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sui requisiti per inviare domanda. Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali è riconosciuto ai titolari di partita IVA esclusi dal decreto Sostegni e, di conseguenza, che non hanno ricevuto l’accredito automatico disposto dal decreto n. 73/2021.

L’accesso al nuovo filone di aiuti è riconosciuto anche a chi ha beneficiato delle prime due tranche di aiuti che, sulla base dei nuovi requisiti, potrà ricevere il pagamento se l’importo dovuto risulta superiore a quanto già erogato in automatico, per il maggior valore del contributo determinato.

Nello specifico, potranno inviare domanda dal 5 luglio alla scadenza del 2 settembre 2021 i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, che rispettano i seguenti requisiti:

  • ammontare di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019);
  • ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto allo stesso dato relativo al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Cambiano per le due platee di destinatari le percentuali di contributo spettanti e da calcolare sulla perdita media mensile registrata: per chi ha già avuto accesso ai precedenti sostegni, vanno dal 60 al 20 per cento. Per gli esclusi, si va dal 90 al 30 per cento.

Non è previsto il riconoscimento di un contributo minimo per le partite IVA avviate dal 1° gennaio 2019 e, anche in tal caso, sarà necessario rispettare il requisito del calo minimo di fatturato pari almeno al 30 per cento.

Il contributo a fondo perduto alternativo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non spetta invece ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.

Entro la scadenza del 2 settembre, in caso di errore, sarà possibile presentare una nuova domanda in sostituzione di quella errata.

Agenzia delle Entrate - provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021.
I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bis
Guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 2 luglio 2021

Domanda contributo a fondo perduto alternativo, modello e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Il modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2021, con le relative istruzioni, si arricchisce di nuovi dati da indicare. Debuttano le nuove sezioni dedicate ai limiti relativi agli aiuti di Stato concedibili per impresa.

Nella domanda di accesso al contributo a fondo perduto alternativo bisognerà indicare le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che
  • richiede il contributo;
  • il settore di attività in cui opera il richiedente;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
  • l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 6 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, ossia i soggetti esclusi;
  • l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;
  • l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021;
  • la scelta sulle modalità di pagamento e il relativo IBAN del conto corrente per l’accredito del contiributo;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
  • la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

In aggiunta, nella domanda bisognerà compilare le nuove sezioni dedicate ai limiti per il riconoscimento degli aiuti di Stato, per verificare il mancato superamento delle soglie massime d’accesso nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dal Temporary Framework, alle sezioni 3.1 e 3.12.

Nel caso di superamento dei limiti previsti, nella domanda bisognerà indicare l’importo del contributo a fondo perduto ricalcolato, nel rispetto per l’appunto di quanto indicato nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

Se invece il richiedente abbia già superato il limite massimo agli aiuti di Stato, non potrà procedere con l’invio della domanda.

Nel modello da trasmettere all’Agenzia delle Entrate bisognerà attestare di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, saranno recuperati con gli interessi per il recupero e che l’eventuale rinuncia al recupero è compiuta ai fini dei massimali di aiuto.

A tal fine, nel modello di domanda bisognerà compilare il quadro A, all’interno del quale bisognerà indicare gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12.

Nel quadro B bisognerà inserire i codici fiscali delle altre imprese eventualmente appartenenti all’impresa unica del richiedente.

Modello domanda contibuto a fondo perduto alternativo - versione del 2 luglio 2021
Scarica il modello per l’istanza di accesso al contributo a fondo perduto alternativo previsto dal decreto Sostegni bis pubblicato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021
Domanda contributi a fondo perduto Sostegni bis: le istruzioni di compilazione - versione del 2 luglio 2021
Scarica le istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 2 luglio 2021

Domanda contributo a fondo perduto alternativo, come si calcola l’importo. Sparisce l’aiuto minimo di 1.000 euro

Nel rispetto di tutti i requisiti previsti, l’importo del contributo a fondo perduto alternativo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020/31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo 1° aprile 2019/31 marzo 2020.

Le percentuali previste sono diverse a seconda che il soggetto richiedente abbia percepito o meno il contributo Sostegni e quella da applicare è determinata in base alla fascia di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 (per esercizi non coincidenti con l’anno solare, nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021).

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI * RICAVI/COMPENSI ANNO 2019
60 per cento 90 per cento non superiori a 100.000 euro
50 per cento 70 per cento superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
40 per cento 50 per cento superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
30 per cento 40 per cento superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
20 per cento 30 per cento superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro

* in quanto non hanno presentato l’istanza al contributo Sostegni, o l’hanno presentata ma è stata scartata, oppure ancora hanno restituito interamente il contributo Sostegni in quanto indebitamente percepito.

Si evidenzia che il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente in caso di calo pari almeno al 30 per cento della media mensile di fatturato nel periodo dal 1° aprile 2020/31 marzo 2021 rispetto agli stessi mesi degli anni 2019/2020.

Non è previsto il riconoscimento di un importo minimo, neppure per le partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019. L’importo massimo spettante è invece pari a 150.000 euro.

Ai fini del pagamento, restano confermate le due vie alternative dell’accredito sul conto corrente o della compensazione con modello F24.

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