Rechercher dans ce blog

Monday, June 28, 2021

Partite IVA, nuova proroga versamento saldo 2020 e acconto 2021: per chi e quando - QuiFinanza

Buone notizie per le partite Iva. Vista la perdurante crisi legata all’emergenza Covid, il premier Mario Draghi ha adottato un Dpcm con cui proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per tutti quei contribuenti autonomi di piccole dimensioni e i loro intermediari.

Dopo aver ricevuto il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis, la novità riguarda ora solo i lavoratori professionisti e autonomi con partita Iva in regime forfettario e i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno viene prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Partita IVA forfettaria, requisiti e come funziona

Il regime IVA forfettario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, cui possono accedere i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, è necessario considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

Partita IVA forfettaria, costi e tasse

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.

Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico o, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste, e cioè imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, e Irap. Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfettario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Partita IVA forfettaria, costi e tasse per chi avvia una nuova attività

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, una prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Partita IVA forfettaria, chi non può accedere

Non possono accedere al regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a quei datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30mila euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato e sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

Partita IVA con regime ISA

Per quanto riguarda invece gli ISA, che dal 2018 hanno sostituito gli studi di settore e i parametri, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta.

Partita IVA con regime ISA, come funziona

Consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

A seconda del valore raggiunto ci sono diversi benefici: possono ad esempio essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

Partita IVA con regime ISA, chi non può accedere

Gli ISA non si applicano per i periodi d’imposta in cui il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività
  • non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività
  • dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
  • si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA sull’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (questi soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello ISA).

Sono esclusi dagli ISA anche:

  • le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate
  • le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
    i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” (codice attività 49.32.10) e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (codice attività 49.32.20) di cui all’ISA AG72U
  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

Il Decreto Rilancio causa Covid ha poi previsto la possibilità di introdurre 3 ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli ISA 2020. Si tratta di:

  • coloro che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o compensi 2020 rispetto a quelli del 2019
  • hanno aperto la partita IVA a partire dall’1 gennaio 2019
  • esercitano in maniera prevalente le attività economiche individuate da una specifica tabella contenente 85 attività riguardanti prevalentemente i settori del commercio e dei servizi.

Adblock test (Why?)


Partite IVA, nuova proroga versamento saldo 2020 e acconto 2021: per chi e quando - QuiFinanza
Read More

No comments:

Post a Comment

Tim in Borsa chiude a +2,2% in attesa offerta Kkr su Sparkle - Ultima ora - Ansa.it - Agenzia ANSA

Tim chiude tonica in Borsa e indossa la maglia rosa nel listino principale, in attesa dell'offerta di Kkr per Sparkle e il dossier su N...