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Saturday, June 12, 2021

IMU 2021: ravvedimento operoso e sanzioni per chi paga in ritardo - Informazione Fiscale

IMU 2021, per chi paga oltre la scadenza del 16 giugno 2021, termine per il versamento dell'acconto, sono previste sanzioni e ravvedimento operoso: si può usufruire della riduzione automatica della sanzione applicata. Il punto su regole ed istruzioni.

IMU 2021, sanzioni e ravvedimento operoso per chi paga in ritardo.

Dopo la scadenza del 16 giugno prossimo, termine per il versamento della prima rata, ovvero dell’acconto, i contribuenti possono regolarizzare l’omesso o tardivo versamento usufruendo della riduzione delle sanzioni.

I contribuenti che non sono ricompresi nei casi di esenzione dall’imposta municipale unica dovranno provvedere al pagamento entro il termine stabilito.

Tuttavia, in caso di ritardato o mancato pagamento possono optare per la riduzione delle sanzioni.

Il punto sulle regole per chi paga in ritardo, con un focus sulle sanzioni IMU e sul ravvedimento operoso.

Sanzioni e ravvedimento operoso IMU 2021: le regole per chi paga in ritardo

Il 16 giugno 2021 è fissata la scadenza per il versamento dell’acconto 2021 dell’imposta municipale unica.

Nelle ipotesi in cui entro tale data il contribuente non riesca a provvedere ai versamenti sono previste altre modalità di adeguamento.

Il contribuente in mora può usufruire dell’istituto per regolarizzare i pagamenti non effettuati entro i termini stabiliti, ovvero il ravvedimento operoso.

Pagando una maggiorazione dell’importo dovuto, che si concretizza in sanzioni e interessi, il contribuente può versare le imposte dovute senza incorrere in provvedimenti forzosi.

Per effettuare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ritardo nel versamento si devono applicare le apposite percentuali che variano a seconda dei giorni di mora del contribuente.

Il ravvedimento operoso: le sanzioni per il ritardo nel versamento IMU 2021

Il mancato pagamento dell’acconto dell’IMU 2021, se accertato dopo controlli effettuati dall’amministrazione finanziaria, oltre alla richiesta del pagamento integrale dell’imposta comporta anche una sanzione.

La sanzione ordinaria prevista è del 30 per cento dell’importo dovuto originariamente.

Per i contribuenti che tuttavia intendono regolarizzare la propria situazione, nonostante non abbiano rispettato le scadenze, è previsto l’istituto del ravvedimento operoso.

Le tipologie del ravvedimento variano a seconda dei giorni che separano la data del versamento per la regolarizzazione e la scadenza originale dell’imposta.

A seconda del periodo, il ravvedimento può essere classificato come segue:

  • super breve: è quel ravvedimento operoso effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista. In tale circostanza è prevista l’applicazione di una sanzione dello 0,1 per cento, pari a 1/10 di quella ordinaria dell’1 per cento, per ognuno dei giorni di ritardo;
  • breve: se si provvede al versamento entro 30 giorni dalla scadenza prevista, più precisamente dal 15° al 30° giorno. In questo caso si applica una sanzione dell’1,5 per cento, che deve essere calcolata sull’importo del tributo dovuto;
  • medio: la sanzione aumenta fino ad arrivare all’1,67 per cento quando il pagamento dell’IMU avviene entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento, oppure dal termine di presentazione della dichiarazione nel caso in cui la regolarizzazione si riferisca a omissioni o errori commessi in dichiarazione;
  • lungo: questo tipo di ravvedimento si può applicare se si superano i 90 giorni di ritardo ma il pagamento viene comunque effettuato entro il termine di 1 anno. Oltre al versamento del tributo è previsto il pagamento di una sanzione pari al 3,75 per cento.

Viene inoltre prevista una possibilità anche per i contribuenti che superano il periodo di un anno di ritardo.

Come funziona il ravvedimento operoso “lunghissimo”

A seguito dell’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, è stata introdotta un’ulteriore possibilità di regolarizzazione per i contribuenti con oltre un anno di ritardo nel pagamento dalla scadenza originale dell’imposta.

L’abrogazione del disposizione citata ha, infatti, esteso a tutti i tributi, alcune riduzioni delle sanzioni che in precedenza erano riservate ai casi di ravvedimento operoso per i tributi erariali.

A disposizione dei contribuenti c’è quindi il cosiddetto ravvedimento operoso lunghissimo.

Nel caso in cui venga superato l’anno di ritardo nel pagamento, il contribuente può comunque regolarizzare la sua posizione senza l’applicazione della sanzione ordinaria del 30 per cento.

Si può infatti adottare il ravvedimento lunghissimo, applicabile nei casi di mancato versamento entro i due anni o oltre tale termine.

Nel primo caso, se cioè il pagamento viene effettuato entro 2 anni dal termine previsto o da quello di presentazione della dichiarazione periodica, la sanzione è ridotta ad 1/7 : si applica dunque nella misura del 4,29 per cento.

Nel secondo caso, quando cioè viene superato il limite dei 2 anni, la sanzione sale al 5 per cento.

La sanzione può infine arrivare fino al 6 per cento, nel caso in cui la regolarizzazione dovesse avvenire dopo aver ricevuto il verbale di constatazione, ma entro la notificazione dell’atto di accertamento, quindi comunque sempre prima dell’emissione della cartella esattoriale.

A tutte le sanzioni deve devono essere aggiunte le quote relative agli interessi di mora, che maturano giorno per giorno.

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