Niente più denaro contante. O salta lo sconto fiscale sulle visite mediche sostenute presso i privati. Dichiarazione precompilata, edizione numero 7, ai nastri di partenza con una novità importante. Per poter usufruire della detrazione sanitaria del 19% sarà obbligatorio dimostrare, carte alla mano, di aver pagato attraverso uno strumento elettronico tracciabile. Vale a dire Bancomat, carte di credito e prepagate, assegni circolari e bancari, bonifici bancari e postali o giroconto. La novità è il frutto di una norma contenuta nella legge di Bilancio entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (in particolare, nell’articolo 1 comma 679) che punta, tra l’altro, a ridurre la circolazione dei contanti e a limitare l’evasione fiscale.
Dunque, saranno detraibili tutte le spese mediche del 2020 a patto di aver saldato con un metodo tracciabile da parte dello Stato. E la regola, sia per le visite specialistiche che per la diagnostica, vale per tutte le strutture private non accreditate. In vigore dal 2015, la dichiarazione dei redditi precompilata lo scorso anno è stata utilizzata da oltre 3 milioni di contribuenti, pari al 17% del totale complessivo. A partire da domani, sarà possibile prendere visione del proprio modello dichiarativo (730 o Redditi) accedendo apposito sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’accesso all’area riservata è semplice tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi) e Pin Fisconline. Quest’ultimo, tuttavia, può essere utilizzato solo da chi ne è già in possesso. Dallo scorso primo marzo, infatti, in base alle disposizioni del Dl Semplificazioni, le Entrate non rilasciano più ai cittadini nuove credenziali Fisconline: quelle già in uso restano valide fino al 30 settembre 2021.
Per i primi giorni la dichiarazione sarà disponibile per la sola consultazione, mentre i quelli successivi, a partire del 19 maggio, potrà essere modificata e inviata al fisco. Dopo aver controllato la dichiarazione, il contribuente ha di fronte una duplice opzione: accettare la precompilata senza modificare il proprio Modello 730 oppure l’ex Unico (Modello Redditi), oppure integrare o correggere. Si può procedere direttamente o tramite CAF o professionista delegato. In caso di accettazione diretta delle dichiarazioni (nel 2020 il 20% si è comportato in questo modo), ma anche in caso di modifiche effettuate attraverso intermediari fiscali che appongono poi il visto di conformità, non si viene sottoposti al controllo documentale da parte dell’Agenzia. Come ogni anno, il modello contiene molte informazioni (si parla di circa un miliardo di elementi tributari), compresi molti degli oneri detraibili e deducibili già calcolati, sulla base di dati inviati all’Anagrafe tributaria. Nella dichiarazione precompilata sono già presenti diversi dati: dai redditi indicati nelle certificazioni uniche alle spese sanitarie e universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica fino agli interessi pagati sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale.
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Il meccanismo
Si tratta, in sostanza, di tutte le informazioni che i “soggetti terzi” hanno trasmesso all’agenzia delle Entrate entro il 31 marzo scorso. Il modello 730/2021 è caratterizzato da una maggiore quantità di dati precompilati in relazione proprio alle spese detraibili, come ad esempio quelle per l’istruzione scolastica. Con l’accettazione diretta o con l’integrazione di questi dati, è possibile ottenere in tempo reale la riliquidazione delle imposte e la determinazione del rimborso spettante o dell’importo a debito. Anche quest’anno è possibile scegliere la compilazione assistita del modello, per i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nel Quadro E del 730, anche per le spese di familiari a carico. Nel modello di quest’anno, che va trasmesso entro il prossimo 30 settembre, fanno il loro esordio alcune nuove voci che compaiono tra gli oneri deducibili e le detrazioni. In particolare, figurano il Superbonus 110%; il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19 e tre Bonus (Vacanze, Facciate e Mobilità).
Dichiarazione dei redditi, spese mediche non più detraibili se pagate in contanti - ilmessaggero.it
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