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Friday, May 7, 2021

Cessione del credito, porta sbarrata al superbonus imprese: i perché del veto del MEF - Informazione Fiscale

Cessione del credito, non passa la moneta fiscale per il superbonus alle imprese che investono in beni rientranti nel Piano Industria 4.0. La Ragioneria Generale dello Stato (MEF) ha bocciato gli emendamenti al decreto Sostegni che estendevano la monetizzazione dei bonus fiscali, anche per il bonus mobili.

Cessione del credito, niente possibilità di monetizzazione per il bonus alle imprese che investono in Industria 4.0.

Quello che è stato ridefinito come il superbonus per le imprese viene bocciato dalla Ragioneria Generale dello Stato, che cassa gli interventi relativi all’estensione della cessione del credito previsti dagli emendamenti al decreto Sostegni.

Dal testo della legge di conversione approvato in Senato il 6 maggio 2021 è stata stralciata la norma relativa non solo alla cessione del credito per i bonus Industria 4.0, ma anche per il bonus mobili e per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Lo stralcio delle norme di estensione della cessione del credito è motivato dai potenziali effetti sulla finanza pubblica della monetizzazione in real time dell’agevolazione attribuita.

Cessione del credito, porta sbarrata al superbonus imprese: i perché del veto del MEF

È il parere della Ragioneria Generale dello Stato a spiegare i perché dello stralcio relativo alla cessione del credito per i bonus Industria 4.0, rinominato superbonus per le imprese.

Nel corso della discussione in Senato sull’approvazione della legge di conversione del decreto Sostegni n. 41/2021, i tecnici del MEF hanno cassato in maniera secca la possibile estensione del meccanismo di monetizzazione dei crediti d’imposta riconosciuti per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.

La cessione del credito d’imposta Industria 4.0 avrebbe consentito all’impresa beneficiaria di recuperare in un’unica soluzione la somma spettante, al pari di quanto previsto per il superbonus.

Una possibilità controversa, considerando che:

“Eurostat, cambiando avviso rispetto a precedenti orientamenti, ha sostenuto che la facoltà di cessione del credito comporta di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari e pertanto renderebbe il credito "pagabile" e si è riservata di portare la questione al gruppo di lavoro sulla metodologia delle statistiche EDP.”

Tale considerazione mette a rischio il sistema della cessione del credito, anche rispetto a recenti disposizioni normative. Il riferimento neppure troppo velato e al superbonus del 110 per cento e, più in generale, agli altri bonus casa cedibili ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

La Ragioneria parla di assoluta incertezza circa il trattamento contabile, con effetti particolarmente significativi per i crediti che, come Industria 4.0, prevedono una fruizione in quote annuali. L’impatto sul deficit sarebbe anticipato interamente al primo anno di utilizzo, a prescindere dall’effettiva compensazione della somma.

Inoltre, si legge sempre nel parere dei tecnici del MEF, “la cessione al sistema bancario e finanziario comporterebbe poi la registrazione sul debito di Maastricht per l’intero importo ceduto”.

Dai bonus Industria 4.0 alla detrazione per mobili e posti auto pertinenziali: stop alla cessione del credito

L’estensione del meccanismo della cessione del credito, con la nascita della “moneta fiscale”, cade sotto la scure della Ragioneria Generale dello Stato. Non solo per i bonus Industria 4.0, ma anche per due ulteriori novità che erano state approvate in Commissione al Senato.

Esce dal testo della legge di conversione del decreto Sostegni la possibilità per il contribuente di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione al bonus mobili. Lo sconto fiscale del 50 per cento, riconosciuto in caso di lavori di ristrutturazione edilizia, continuerà ad essere fruibile esclusivamente in detrazione, in 10 quote annuali di pari importo.

Stesso destino anche per la detrazione relativa ad interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, disciplinata dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera d) del TUIR.

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