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Tuesday, January 24, 2023

Avvisi bonari: quanto conviene la definizione agevolata con sconto sulle sanzioni - Ipsoa

Chi

Contribuenti persone fisiche, soggetti titolari di partita IVA (imprenditori, società, esercenti arti e professioni), enti non commerciali per le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari o avvisi di pagamento) concernenti le imposte sui redditi (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) e l’IVA (art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972):

a) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021,

b) per le quali il termine di pagamento (30 giorni dal ricevimento della comunicazione ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997, 90 giorni in caso di avviso telematico), non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data (art. 1, commi da 153 a 159, legge n. 197/2022).

Cosa

Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari), per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023 ovvero recapitate successivamente, possono essere definite con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali,

- degli interessi e delle somme aggiuntive.

In tal caso, le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, senza alcuna riduzione delle imposte stesse.

Leggi anche

In pratica, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Rientrano nella definizione:

- le comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e gli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022 (circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 1);

- le comunicazioni recapitate successivamente alla data del 1° gennaio 2023.

Le violazioni di omesso o tardivo versamento che rientrano nella definizione agevolata di cui si parla non possono essere regolarizzate, in alternativa, mediante il ravvedimento speciale (art. 1, comma 174 e ss., legge n. 197/2022), anche qualora non sia ancora pervenuta la comunicazione di irregolarità (invece, per le annualità diverse da quelle indicate, in caso di mancata notifica dell’avviso bonario, il contribuente, in presenza di tutte le condizioni previste, può ricorrere al ravvedimento speciale o ordinario - art. 13, comma 1-bis, D.Lgs. n. 472/1997).

Rateazioni in corso

Rientrano nella possibilità di definizione agevolata anche le comunicazioni, riferite a qualsiasi periodo d’imposta (quindi, anche anteriore al 2019), per le quali alla data del 1° gennaio 2023 è “regolarmentein corso il pagamento rateale (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997). In tal caso, gli avvisi bonari possono essere definiti con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, con la rideterminazione delle sanzioni pari al “3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022”, ivi compresi “gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva)” (circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 2 e nota 6).

Nota bene

A tal proposito, è stato chiarito che per “rateazioni in corso al 1° gennaio 2023” si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 2).

Come

La definizione si ottiene effettuando il versamento delle somme dovute, comprese le sanzioni ridotte, entro i termini previsti.

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire utilizzando il modello F24.

In caso di versamento rateale, le somme possono essere versate in un numero massimo di 20 rate, a prescindere dall’ammontare (art. 1, comma 159, legge n. 197/2022), con i relativi interessi di rateazione, pari al 3,5% annuo (art. 5, comma 2, D.M. 21 maggio 2009), calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997).

Rateazioni in corso

Il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le modalità e i termini previsti (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997). Condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a 20 rate (art. 1, comma 159, legge n. 197/2022).

Quando

Il pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte al 3%, deve avvenire nei termini ordinari, vale a dire:

a) in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti (art. 2, D.Lgs. n. 462/1997);

b) in forma rateale, versando la prima rata entro il termine di 30 (o 90) giorni e le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997).

La definizione agevolata non viene meno nelle ipotesi di lieve inadempimento (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione, mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

Calcola il risparmio

La norma prevede l’applicazione automatica della riduzione delle sanzioni, in caso di definizione degli avvisi bonari, relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021.

Il contribuente, quindi, nella scelta tra definire l’avviso bonario o attendere l’iscrizione a ruolo e impugnare l’atto deve considerare che la riduzione della sanzione per omesso versamento non è pari a due terzi (dal 30 per cento al 10 per cento) ma pari al 90 per cento (dal 30 per cento al 3 per cento).

Caso n. 1

Avviso bonario relativo all’anno d’imposta 2018 (dichiarazione 2019) consegnato il 3 dicembre 2022.

Imposta non versata: 2.000

Sanzione (10%): 200

Interessi: 120

In questo caso, non è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni al 3% perché il controllo automatizzato non riguarda i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.

Caso n. 2

Avviso bonario relativo all’anno d’imposta 2018 (dichiarazione 2019) consegnato il 3 settembre 2022.

Imposta non versata: 2.000

Sanzione (10%): 200

Interessi: 80

Il contribuente ha optato per il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo, pagando la prima rata di euro 285 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Importo residuo totale (imposta, interessi e sanzioni): 1.995

Poiché al 1° gennaio 2023 è in corso la rateazione, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%

Le somme residue possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, con le sanzioni rideterminate al 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Sul totale imposta ancora da versare sono dovute le sanzioni pari al 3% (euro 52,5).

Importo residuo totale da versare: 1.872,5

Caso n. 3

Avviso bonario redditi 2019 (dichiarazione 2020), consegnato il 5 aprile 2023.

Imposta non versata: 12.000

Sanzione (3%): 360

Totale: 12.360 oltre interessi

Nel caso in cui il contribuente non intendesse definire l’avviso bonario con pagamento entro 30 giorni (90 in caso di comunicazione telematica), le somme iscritte a ruolo sarebbero pari a:

Imposta non versata: 12.000

Sanzione (3%): 3.600

Totale: 15.600 oltre interessi

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